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26/01/2021
Avviso proroga Sisma

AVVISO ALLA CLIENTELA

Intervento a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Proroga della sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti.

Il D.L 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di sostenere i residenti e le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, ha previsto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere limitatamente alle attività economiche e produttive e delle rate dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta per i privati. La Legge 178 del 30 dicembre 2020, proroga al 31 dicembre 2021 il precedente termine di sospensione.

Resta fermo il termine di sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti del 31/12/2021 già indicato dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89 per le attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa, inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa”. (Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2021.)

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  • I soggetti interessati potranno presentare domanda di sospensione o proroga del termine di una sospensione già concessa per il pagamento dei mutui e dei finanziamenti entro e non oltre il 15/03/2021.
     
  • Nella richiesta di sospensione i soggetti interessati dovranno optare per la:

    - SOSPENSIONE RATA INTERA: il richiedente, nel periodo della sospensione, non dovrà sostenere alcun pagamento. Durante il periodo di sospensione, gli interessi saranno calcolati al tasso previsto contrattualmente e sul debito residuo, ed imputati pro-quota, al termine della sospensione, sulle rate residue del piano di ammortamento.
    Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.

    - SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE: il richiedente, nel periodo della sospensione, dovrà sostenere solo il pagamento degli interessi calcolati sul debito residuo del mutuo al tasso previsto contrattualmente. Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
     
  • Alla richiesta di sospensione o proroga di sospensione già concessa, andrà allegata la documentazione che certifica l’inagibilità o la distruzione della prima casa di abitazione e/o copia dell’ordinanza sindacale per la certificazione circa la localizzazione in “zona rossa”.
     
  • Alla richiesta di sospensione o proroga di sospensione già concessa non saranno applicate commissioni.

Filottrano, 26/01/2021