INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1101 del 24 settembre 2024 (gu sERIE GENERALE N. 232 DEL 03/10/2024) recante:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche”.
1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
Si comunica che, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/09/2024 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, è stata emanata l’Ordinanza n. 1101 del 24/09/2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche” (qui di seguito la “Ordinanza”)
L’ ordinanza in questione, all’ art 8 dispone quanto segue:
- “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale (dunque sino al 21/09/2025 – Dichiarazione stato emergenza del 21/09/2024); entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 21/10/2024) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso, costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21/09/2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”
2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUO
Fino alla agibilità o alla abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 21/09/2025- i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.
A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.
Qualora si scelga l’opzione 1) il richiedente, nel periodo della sospensione, non dovrà sostenere alcun pagamento.
Durante il periodo di sospensione, gli interessi saranno calcolati al tasso previsto contrattualmente e sul debito residuo, ed imputati pro-quota, al termine della sospensione, sulle rate residue del piano di ammortamento.
Qualora si scelga l’opzione 2), il richiedente, nel periodo della sospensione, dovrà sostenere solo il pagamento degli interessi calcolati sul debito residuo del mutuo al tasso previsto contrattualmente.
Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno inviare una richiesta scritta a Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano S.C., PEC bcc.filottrano@legalmail.com - riportare nell’oggetto della mail: Ordinanza Cdpc n. 1101 del 24/09/2024 con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale).
La richiesta dovrà pervenire entro il 31/01/2025 e dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.