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26/05/2023
Avviso sospensione mutui

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il 9 novembre nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti.

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 con la quale è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 09 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 03 maggio 2023 l’Ordinanza n. 991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12/05/2023.

All’art. 5 dell’Ordinanza viene stabilito che “…. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”.

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  • I soggetti interessati potranno presentare domanda di sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti entro e non oltre il 31/07/2023.
  • La sospensione opererà fino a quando gli edifici coinvolti risultino agibili o abitabili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, prevista per il 11 aprile 2024.
  • Nella richiesta di sospensione i soggetti interessati dovranno optare per la:

- SOSPENSIONE RATA INTERA: il richiedente, nel periodo della sospensione, non dovrà sostenere alcun pagamento.

Durante il periodo di sospensione, gli interessi saranno calcolati al tasso previsto contrattualmente e sul debito residuo, ed imputati pro-quota, al termine della sospensione, sulle rate residue del piano di ammortamento.

Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.

- SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE: il richiedente, nel periodo della sospensione, dovrà sostenere solo il pagamento degli interessi calcolati sul debito residuo del mutuo al tasso previsto contrattualmente.

Per effetto della sospensione la scadenza originaria del mutuo sarà prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa.

  • La richiesta di sospensione andrà corredata da un’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Alla richiesta di sospensione non saranno applicate commissioni.

Filottrano, 26/05/2023