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MiFID II

(DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE, REGOLAMENTO UE N. 600/2014 E RISPETTIVI ATTI DELEGATI – NUOVO REGOLAMENTO DEGLI INTERMEDIARI DELIBERA CONSOB N. 20307 DEL 15.2.2018)

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Informativa per l’Investitore

La MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio 2018, che ha rivisto l’omologa disciplina della MiFID decorrente dal 1° novembre 2007) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa (c.d. “Prestazione dei servizi di investimento”), nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Si introduce, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.

La Banca verifica che i servizi prestati al Cliente siano, di volta in volta, adeguati (ove svolto il servizio di investimento di “Consulenza/Raccomandazione” o di “Mera Adeguatezza”) o “Appropriati” (salva la “Mera Esecuzione degli ordini”), sulla base di un apposito “Questionario finanziario” contenente le informazioni rilasciate dallo stesso Cliente. Con tale questionario la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito alle “conoscenze ed esperienze” possedute in materia di strumenti finanziari, alla “situazione finanziaria” e agli “obiettivi di investimento”.

I Clienti interessati dalla disciplina in parola sono (o i potenziali):

  • Intestatari di depositi di strumenti finanziari/prodotti finanziari in custodia e amministrazione
  • Intestatari di gestioni patrimoniali/OICR/polizze assicurative di tipo finanziario e derivati
  • Intestatari/possessori di certificati di deposito C.D.)

Detta disciplina non si riferisce, quindi, ai depositi (non strutturati), ai conti correnti o ai prestiti e mutui, ai servizi di pagamento (PSD2) né a prodotti meramente assicurativi (esempio polizze responsabilità civile).

Per approfondire in dettaglio la Direttiva MiFID II, si può consultare il sito internet www.consob.it. In proposito, si consiglia di leggere i fascicoli informativi realizzati dalla Consob e pubblicati all’indirizzo www.consob.it/web/investor-education/home.

Di seguito, la Banca pubblica dunque taluni dei documenti informativi relativi alla “Prestazione dei servizi di investimento” offerti (le c.d. Policy MiFID II), oltre che renderle disponibili presso ogni Sportello della Banca (c.d. Informazioni non personalizzate destinate ad un Pubblico Indistinto). 

  • Policy di classificazione della clientela (accedere all’area INFORMATIVA MIFID II E INFORMATIVE TITOLI all'interno della sezione trasparenza FOGLI INFORMATIVI E GUIDE)
  • Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di questa banca (accedere all’area INFORMATIVA MIFID II E INFORMATIVE TITOLI all'interno della sezione trasparenza FOGLI INFORMATIVI E GUIDE)
  • Policy per la rilevazione e la gestione degli incentivi (accedere all’area INFORMATIVA MIFID II E INFORMATIVE TITOLI all'interno della sezione trasparenza FOGLI INFORMATIVI E GUIDE)
  • Informativa al pubblico (Precontrattuale e Contrattuale) (accedere all’area INFORMATIVA MIFID II E INFORMATIVE TITOLI all'interno della sezione trasparenza FOGLI INFORMATIVI E GUIDE)
  • Policy di Product Governance e Consulenza (accedere all’area INFORMATIVA MIFID II E INFORMATIVE TITOLI all'interno della sezione trasparenza FOGLI INFORMATIVI E GUIDE)

MiFID II – Informativa al Pubblico: Report Qualità dell’Esecuzione delle transazioni finanziarie

I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati anche in conformità della Execution Policy, tempo per tempo vigente. I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca di Filottrano SC.

I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle, di cui al citato Regolamento Delegato (UE) 2017/575:

Tabella 1 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 - tipo di sede di esecuzione.

Tabella 2 - Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 - tipo di strumento finanziario.

Tabella 3 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a).

Tabella 4 - Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b).

Tabella 5 - Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5.
In ordine a tale Tabella 5, si evidenzia che la Banca di Filottrano applica alle operazioni in analisi un costo fisso per operazione di 3,50 Euro.

Tabella 6 - Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6.

Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato da questa BCC non rientra in quelli indicati dalla normativa.

Tabella 9 - Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.

Report qualità dell'Esecuzione delle transazioni finanziarie: